Work for Equity

Un’alternativa  alla difficoltosa ricerca di capitale di rischio seed nel mercato (esangue)  degli investitori italiani

Con il presente articolo si intende proporre una via alternativa per colmare una lacuna cronica del sistema finanziario italiano: la scarsità del capitale di rischio.

In particolare ci si focalizzerà sugli aspetti più strettamente legati alla realtà delle start up innovative, ove la scarsità di capitale di rischio si rivela spesso esiziale.

Il percorso che si propone intende fornire una via alternativa alla ricerca spesso spasmodica da parte del nuovo imprenditore, il quale anziché dedicare tutte le proprie energie per lo sviluppo del prodotto / servizio da lanciare sul mercato, deve spesso trasformarsi in una sorta di “piazzista” della propria azienda, cercando presso tutti gli investitori di capitale di rischio quanto necessario per poter procede con lo sviluppo del proprio progetto.

 

Vi è una moltitudine di articoli che narra della frustrazione che questo tipo di attività cagiona al neo imprenditore, spesso spingendolo ad abbandonare la propria iniziativa davanti allo sconforto che ne deriva.

Senza voler entrare nello specifico del problema sopra evidenziato si intende con il presente articolo fornire una proposta per aggirare parzialmente tale ostacolo.

La proposta si evidenzia come un coacervo complesso di norme, spesso speciali e dedicate solo alle start up, congiuntamente alle opportunità che si aprono in seno all’Unione Europea  per quanto riguarda i bandi di finanziamento agevolato.

Cominciando dalla norma “madre”, anche l’Italia ha deciso di dotarsi, con il Decreto Legge 179/2012“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, di legislazione speciale a supporto delle nuove imprese (cd: “start up innovative”).

All’interno di tale normativa, più volte modificata a partire dalla legge di conversione,  vi è l’articolo 27 “Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato” , il quale fornisce strumenti specifici per sopperire alla cronica mancanza di capitale delle imprese start up ma anche di professionalità di alto profilo, stante l’impossibilità di remunerarle.

L’ipotesi del legislatore era certamente suggestiva ma si è rilevata sostanzialmente non percorribile e nei fatti scarsamente utilizzata. Il paradigma che sottintende la norma consente, infatti, il reclutamento di lavoratori dotati di alto valore di mercato senza un esborso diretto di risorse finanziarie ma attraverso l’utilizzo di vari strumenti (capitale ma anche strumenti partecipativi).

Nella sostanza lo scambio ipotizzato consisteva in un rapporto sinallagmatico a prestazioni differite, in cui prima l’impresa riceve una prestazione ad alto valore aggiunto e molto richiesta dal mercato, successivamente, anche grazie all’apporto di queste risorse professionali, una volta conseguito un risultato finanziario soddisfacente, il realizzo da parte del prestatore di quanto ricevuto per “monetizzare” la propria attività prestata.

Appare però di tutta evidenza come il rapporto risulti viziato da un’allocazione del rischio del tutto sperequata,   a favore della start up, che di fatto ne ha reso difficoltosa l’adozione.

Difficile ipotizzare che vi siano molte controparti disposte a cedere una risorsa di mercato ambita  e ben prezzata in cambio di qualcosa solo eventuale, differita e di esito affatto incerto.

Inoltre molto spesso l’imprenditore vede l’assegnazione di quote societarie come un evento traumatico, stante l’insofferenza verso l’intromissione nel processo decisionale societario da parte di persone aliene alla realtà primordiale che ha portato alla genesi dell’iniziativa.

La proposta, partendo da queste evidenze , cercherà di ri-bilanciare la distribuzione del rischio tra le due parti (a cui vedremo se ne aggiungerà una terza).

Ma tutto quanto sopra esposto non è ancora sufficiente al fine di consentire  lo sviluppo di una nuova iniziativa imprenditoriale. All’”appello” manca ancora il capitale che serve, oltre che per pagare le risorse, anche per finanziare  gli investimenti.

Per non ricadere in un processo tautologico è necessario introdurre nello scenario prospettato un’altra parte: l’Unione Europea, attraverso la Commissione, con i relativi bandi di finanziamento destinati alle nuove imprese.

Non si entra in questo articolo nel dettaglio degli specifici bandi, (peraltro chi scrive è Expert evaluator della Commissione per diversi bandi tra cui Horizon 2020 SME1, SME2, FTI, etc) ma si evidenzia come le disponibilità finanziarie siano abbondanti e per certo i contributi superiori a praticamente tutte le “size” di investimento dei fondi di venture capital italiani (3 milioni ad esempio per FTI, singolo round).

Ora, stante la disposizione di tutti i pezzi del puzzle sul tavolo, si cercherà di delineare la soluzione sopra anticipata.

Accedere a un bando di finanziamento come quelli sopra evidenziati comporta uno sforzo intellettuale e la disponibilità di competenze non usuali e certamente non comuni. Il costo di chi redige in outsourcing questi bandi, per seguirli completamente sino alla rendicontazione è spesso superiore ai 40.000 €, rendendoli nei fatti limitati a una ristrettissima cerchia di imprenditori molto ben introdotti e patrimonializzati (o in alternativa all’interno di sistemi pubblici che possano garantire la medesima prestazione professionale ma senza esborso finanziario) mentre l’ideale sarebbe consentire l’accesso a  questi bandi anche a coloro che siano dotati solo di idee interessanti ma senza risorse  finanziarie.

Attualmente il mercato italiano dei professionisti specializzati in bandi europei è caratterizzato da pochi operatori e quasi tutti valorizzano immediatamente la propria prestazione con congruo anticipo  a cui si fa seguire successivamente, qualora il bando venga aggiudicato ai propri clienti, un’ulteriore fee a successo.

Le proposte per ottenere queste prestazioni con remunerazione totalmente a successo non vengono quasi mai accolte, per evidenti ragioni legate alla percezione del rischio superiore ai benefici.

La proposta che sintetizza e congiuntamente risolve le esigenze precedentemente descritte potrebbe invece far leva sulla possibilità da parte dell’azienda di ricorrere al comma 4° dell’art. 27 Decreto Legge 179/2012 e non offrire quote della Srl ai prestatori di servizi finalizzati ai bandi di finanziamento  ma strumenti cd. di quasi equity, ossia che garantiscano un duratura remunerazione senza potere di interferire nella gestione con il voto d’assemblea. Vi sono diverse forme giuridiche possibili (ormai anche accettabili nel diritto italiano) che permetterebbero di riallineare il pay out – flusso di remunerazione del prestatore  di servizi assimilandolo a quello di un socio,  per cui ritornerebbe ad aver senso la valutazione di un rischio di fee solo a successo accompagnata alla trasformazione del credito professionale in ogni caso maturato (a prescindere dai risultati) in strumenti quasi equity. Senza contare il beneficio fiscale in quanto si tratterebbe di redditi non tassati ai fini IRPEF.

Il percettore di questi strumenti per un numero determinato di anni, più o meno lungo secondo quanto concordato tra le parti, avrà l’opportunità di rientrare dell’investimento professionale fatto con in più la possibilità di aggiudicarsi la success fee (auspicabilmente morigerata, in quanto le risorse dovrebbero restare nella società per lo sviluppo di quest’ultima dove anch’esso ne trarrebbe indirettamente del valore.

Contemporaneamente l’imprenditore non avrebbe nessuno in consiglio di amministrazione che pretenda di “saperne di più di chi ha sviluppato l’idea” e avrebbe inoltre più tempo da dedicare all’impresa, meno tempo sprecato in (spesso) inutili percorsi a ostacoli presso i venture capital, oltre a buone probabilità di avere buone risorse finanziarie per lo sviluppo senza dover svendere quote a venture capitalist nel momento di massimo bisogno (torneremo in un successivo articolo sul circolo vizioso dell’investitore di  venture capital che senza fornire risorse finanziarie ha incertezza di quel che paga dovendo ridurre al massimo la valutazione e incrementare al massimo la partecipazione che proprio con il suo capitale verrebbe  invece lenito ma con la complicazione che si troverebbe a pagare per benefici derivanti dal proprio investimento).

Infine i finanziamenti della Commissione Europea potrebbero raggiungere un miglior risultato e quindi apportare maggiore beneficio alla collettività, riuscendo a raggiungere una platea superiore di quella che dispone delle risorse per poter presentare un progetto con buona probabilità di successo.

Nella nota strategia di marketing si tratterebbe di una negoziazione WIN-WIN-WIN.

 

Perché non provarci?!!

MA 2015