Fondi immobiliari chiusi

Tutti i residenti che hanno dei proventi derivanti da fondi immobiliari chiusi sono tenuti a rispettare nuove regole in seguito all'introduzione dell'art. 32 del 78/2010. Il nuovo regime è ben spiegato dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate 11/E in cui tra l'altro si esplicita che esso si applica ai proventi di non residenti percepiti a partire dal 31 maggio 2010 riferiti ad attività dei fondi iniziate subito dopo il 31 dicembre 2009, mentre per proventi percepiti anche dopo il 31 maggio 2010 ma su attività pregresse al 31 dicembre 2009 vale il precedente regime.

Un altro aspetto molto importante chiarito nella circolare è il regime di non imponibilità. Esso si applica, previa autocertificazione da parte del soggetto della propria residenza e del tempo di possesso delle quote, nei confronti di proventi per partecipazione a fondi immobiliari percepiti da fondi pensione, banche centrali etc. Diversamente in assenza dei requisiti gli investitori hanno solamente due trattamenti: in caso appartengano a paesi in cui è in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni applicare la minore aliquota convenzionale, diversamente devono applicare una ritenuta d'imposta pari al 20%.

FinanzaStraordinaria 09/03/11